Dal 1° luglio 2022 nuovo obbligo di emissione di fattura elettronica per forfettari
A decorrere dal 1° luglio prossimo scatta l’obbligo della fatturazione elettronica anche per i soggetti in
regime forfettario, quelli in regime di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno
precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,
superiori a 25.000 euro.
Dal 1° gennaio 2024, scatterà l’obbligo incondizionato per tutti i soggetti, a prescindere dai volumi conseguiti.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicheranno sanzioni ai soggetti per i quali l’obbligo
di fatturazione elettronica scatterà a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica sarà emessa entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Finanziaria 2021
Sgravi alle assunzioni
Arriva la decontribuzione al 100% per le aziende che
assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate,
potenziando l’attuale incentivo (parziale) previsto nel 2012 dalla legge
Fornero.
Taglio al cuneo
Viene reso strutturale l’incremento fino a 100 euro netti al
mese a favore dei 16 milioni circa di lavoratori con reddito entro i 40mila
euro.
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FINANZIARIA 2021 - sostegno alla liquidità delle
imprese
Sono stati introdotti in finanziaria i seguenti interventi:
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BONUS LOCAZIONI DECRETO CURA ITALIA
Il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ha introdotto una agevolazione per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), pur se con alcune esclusioni e limitazioni di seguito analizzate.
Secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto in questione ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).
Bonus
pubblicità
Credito d’imposta, istituito dall’articolo 57-bis della Manovra correttiva ed innovato dall’articolo 4 del Collegato Fiscale alle legge di Bilancio 18, spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
L’incentivo può essere fruito anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (ossia 24 giugno 2016-31 dicembre 2016).
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in
compensazione previa istanza diretta al Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del
credito d’imposta è demandata ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che andava emanato su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato
entro il 22 ottobre 2017 (120 giorni dalla data di entrata in
vigore della l. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017,
avvenuta il 24 giugno 2017).
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Con Direttoriale prot. 68571/RU del 15/6/17, l'Agenzia delle Dogane ha consentito di detenere i soli registri telematici per i depositi fiscali di alcole (ad eccezione dei birrifici e vino). Sarà quindi facoltà dei depositi fiscali di alcol optare per la tenuta del solo registro telematico. Lo studio è disponibile a predisporre e presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane ed assistere il cliente al momento dell'accesso del verificatore.
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Dal 23 giugno 2017, è possibile avvalersi di prestazioni di lavoro
occasionali con i limiti e le modalità previste dalla legge (art. 54 bis
DL 50/2017 conv. in L. 96/2017).
Il rapporto tra utilizzatore e prestatore di lavoro viene avviato e gestito tramite una piattaforma informatica INPS.
La disciplina differisce a seconda che l’utilizzo avvenga nell’ambito
dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure da
parte di una persona fisica. Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia”.
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Vincoli in materia di compensazione di crediti fiscali - Novità del DL 50/2017 convertito
Il DL 50/2017 convertito in L. 96/2017 (pubblicato nella G.U. 23.6.2017 n. 144) introduce nuovi vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali. In particolare: