Studio Muserle

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"Un uomo incapace di avere visioni non realizzerà mai una grande speranza né comincerà mai alcuna grande impresa."
W. Wilson


NEWS

Dal 1° luglio 2022 nuovo obbligo di emissione di fattura elettronica per forfettari

A decorrere dal 1° luglio prossimo scatta l’obbligo della fatturazione elettronica anche per i soggetti in

regime forfettario, quelli in regime di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno

precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,

superiori a 25.000 euro.

Dal 1° gennaio 2024, scatterà l’obbligo incondizionato per tutti i soggetti, a prescindere dai volumi conseguiti.

Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicheranno sanzioni ai soggetti per i quali l’obbligo

di fatturazione elettronica scatterà a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica sarà emessa entro il

mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.





Finanziaria 2021

Sgravi alle assunzioni

Arriva la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 35 e per quelle che assumono donne disoccupate, potenziando l’attuale incentivo (parziale) previsto nel 2012 dalla legge Fornero.

 

Taglio al cuneo

Viene reso strutturale l’incremento fino a 100 euro netti al mese a favore dei 16 milioni circa di lavoratori con reddito entro i 40mila euro.

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FINANZIARIA 2021 - sostegno alla liquidità delle imprese

Sono stati introdotti in finanziaria i seguenti interventi:

  • i finanziamenti, fino a 30.000 euro, garantiti al 100% dal Fondo di garanzia Pmi, possono avere una durata di 15 anni (in luogo dei 10 anni prima previsti);
  • l’intervento straordinario in garanzia di Sace viene prorogato fino al 30.06.2021;
  • vengono prorogate, dal 31.01.2021 al 30.06.2021, le moratorie concesse alle micro, piccole e medie imprese (le quali interessano, tra l’altro, anche i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale);
  • vengono sospesi, sino al 31.01.2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito che ricadono nel periodo 01.09.2020-31.01.2021.

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DECRETO CURA ITALIA - BONUS 600 EURO

Ad artigiani e commercianti (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad esclusione della gestione separata INPS), a liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie), ai lavoratori dello spettacolo (con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non pensionati), ai lavoratori
stagionali del turismo e del settore termale (che hanno cessato il lavoro involontariamente dal 1.1.2019 al 17.03.2020, non pensionati e non dipendenti), agli operai agricoli a tempo determinato (con almeno 50 giornate lavorative nel 2019), è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, detassata.
Si segnala che non rientrano in questa agevolazione i professionisti iscritti ad un albo (avvocati, notai, geometri, architetti, ragionieri, medici, commercialisti, ecc.).
L’indennità verrà erogata dall’INPS, su domanda, secondo modello e date di presentazione che verranno pubblicate.
Lo stanziamento è limitato e quindi il contributo potrebbe essere erogato in misura inferiore alla somma indicata, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Non è ancora chiara la platea di possibili fruitori (ad esempio non è chiaro se potranno fruirne i soci di società iscritto alle gestioni in oggetto, non è chiaro se un agente di commercio soggetto sia a Inps commercianti che Enasarco possa fruirne,..). Per queste situazioni si attendono chiarimenti.



BONUS LOCAZIONI DECRETO CURA ITALIA

Il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, ha introdotto una  agevolazione per i soggetti che esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), pur se con alcune esclusioni e limitazioni di seguito analizzate.


Secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto in questione ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).




Bonus pubblicità

    Credito d’imposta, istituito dall’articolo 57-bis della Manovra correttiva ed innovato dall’articolo 4 del Collegato Fiscale alle legge di Bilancio 18, spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

 L’incentivo può essere fruito anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016 (ossia 24 giugno 2016-31 dicembre 2016).

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

    Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La definizione delle modalità e dei criteri di attuazione del credito d’imposta è demandata ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che andava emanato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 22 ottobre 2017 (120 giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, avvenuta il 24 giugno 2017).

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Novità: registri telematici dei depositi fiscali

Con Direttoriale prot. 68571/RU del 15/6/17, l'Agenzia delle Dogane ha consentito di detenere i soli registri telematici per i depositi fiscali di alcole (ad eccezione dei birrifici e vino). Sarà quindi facoltà dei depositi fiscali di alcol optare per la tenuta del solo registro telematico. Lo studio è disponibile a predisporre e presentare istanza al competente Ufficio delle Dogane ed assistere il cliente al momento dell'accesso del verificatore.

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Lavoro occasionale e "libretto famiglia" (ex voucher)

Dal 23 giugno 2017, è possibile avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali con i limiti e le modalità previste dalla legge (art. 54 bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017).
Il rapporto tra utilizzatore e prestatore di lavoro viene avviato e gestito tramite una piattaforma informatica INPS.

La disciplina differisce a seconda che l’utilizzo avvenga nell’ambito dello svolgimento di un’attività professionale o di impresa, oppure da parte di una persona fisica. Nel primo caso, viene posto in essere un contratto di prestazione occasionale; nel secondo, si utilizza il c.d. “libretto famiglia”.

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Vincoli in materia di compensazione di crediti fiscali - Novità del DL 50/2017 convertito

Il DL 50/2017 convertito in L. 96/2017 (pubblicato nella G.U. 23.6.2017 n. 144) introduce nuovi vincoli in materia di compensazione dei crediti fiscali. In particolare:
-viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia annua rilevante ai fini dell'apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per l'IRAP, per le ritenute alla fonte e per i crediti IVA (annuali e trimestrali);
-la compensazione dei crediti IVA per importo superiore a 5.000,00 euro annui può avvenire a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
-è previsto l'obbligo di trasmissione esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) dei modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali, di qualsiasi importo, di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, all'IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Monica Muserle
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